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2024 - Bonus Sicurezza detrazione 50% lunedì 12 febbraio 2024

Per l’anno 2024 è, ancora, disponibile il “Bonus sicurezza”, l’agevolazione dedicata a coloro che intendono rendere più sicura la propria abitazione. Consiste in una detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro sostenuta per installare o rifare in una casa, impianti di allarme, citofoni, saracinesche, porte blindate o sistemi antintrusione. “Bonus sicurezza 2023/2024” - Il “Bonus sicurezza 2023/2024” è una detrazione fiscale del 50% sull’Irpef per le spese sostenute da chi effettua lavori finalizzati a garantire la sicurezza di una casa e prevenire illeciti. Le spese su cui si applica lo sgravio fiscale devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2024 e sono quelle di installazione, ad esempio, di recinzioni, allarmi o antifurti, videocitofoni e così via. Inoltre, la detrazione del 50% viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo su un limite massimo di spesa è di 96.000 euro. Pagamenti mezzi tracciabili - Il pagamento degli interventi ammessi, inoltre, deve essere effettuato tramite metodi tracciabili, come carta di credito o debito, bancomat o bonifico bancario. In quest’ultimo caso deve essere usato, come attestazione delle spese sostenute, un “bonifico parlante”, ossia un bonifico che renda chiare le informazioni sul soggetto che sostiene la spesa, codice fiscale, numero partita Iva del beneficiario del pagamento, data e numero della fattura, importo totale. Soggetti interessati - Il bonus sicurezza 2023/2024 può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’Irpef, senza limiti di reddito. Più precisamente, possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori per rendere la casa più sicura e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione: proprietario o il nudo proprietario; titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); inquilino o il comodatario; soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, i seguenti soggetti: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile; coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. Come ottenere il bonus – Chiariamo che non esiste una vera e propria domanda per il bonus sicurezza. Lo stesso si ottiene in fase di dichiarazione dei redditi con la presentazione del modello 730 o del modello Redditi persone fisiche (ex Unico). La detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. È possibile presentare la dichiarazione in autonomia oppure con l’aiuto di un consulente fiscale o di un CAF. Per ottenere lo sgravio, nella causale indicata nel modello di dichiarazione vi sono i dati che andranno obbligatoriamente riportati, ovvero: il codice fiscale del beneficiario; la partita Iva o codice fiscale della ditta che esegue l’intervento; la causale del versamento; il numero e la data delle fatture; l’importo totale. Copertura spese - Il bonus sicurezza prevede la copertura delle spese sostenute per tutti quegli interventi, effettuati entro il 31 dicembre 2024, finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi dal punto di vista del diritto penalistico. Si parla, ad esempio, di furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. A titolo di esempio, ecco cosa comprende il bonus sicurezza e quali sono gli interventi agevolabili e le spese ammesse: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. È bene ricordare che, con il bonus sicurezza, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Bonus sicurezza senza ristrutturazione - Da segnalare che è possibile richiedere il bonus sicurezza senza ristrutturazione. L’agevolazione non è connessa ai lavori di ristrutturazione o di riqualificazione edilizia, ma è una detrazione “indipendente”. Questo significa che per ottenerla non serve sostenere delle spese propedeutiche di restyling della casa. Impianti agevolabili - Si può chiedere il bonus sicurezza per l’installazione di una porta blindata, di un impianto di allarme o di vetri antisfondamento indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia sull’immobile. Per ottenere il bonus senza ristrutturazione è sufficiente che l’adozione di tali misure sia finalizzata a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi e garantire i pagamenti tracciabili. Gli atti illeciti includono furti, aggressioni, sequestri di persona e altri reati che comportino la violazione di diritti legalmente tutelati e pertanto perseguibili penalmente.
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